Aggiornamento normativo - Appalti lavori e servizi e concessione servizi
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Requisiti dell'affidamento in house del servizio idrico integrato
61 affidamenti in house del servizio idrico integrato sono ritenuti non conformi alle disposizioni di legge ed alla giurisprudenza prevalente in materia. Così si è pronunciato il Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture che ha evidenziato come “nel corso degli anni, la giurisprudenza comunitaria sia stata concorde nel ribadire il carattere di eccezionalità della gestione in house e, dal momento che questa costituisce una deroga alle regole di evidenza pubblica, abbia subordinato il ricorso alla stessa alla necessità che l’ente pubblico eserciti sul soggetto aggiudicatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto gestore svolga l’attività prevalente in favore dell’ente pubblico di appartenenza.
Con riferimento al requisito del controllo analogo il giudice comunitario ha ritenuto necessari strumenti che consentano all’ente pubblico un controllo stringente sul soggetto gestore, quali:
- l’ente pubblico affidante deve poter esercitare maggiori poteri, rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, sul soggetto gestore, che, pertanto, non deve avere rilevante autonomia;
- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante;
- il controllo analogo è da ritenersi escluso nel caso in cui nello statuto sia prevista la possibilità di cedere quote a soggetti privati;
- il controllo analogo non è escluso dalla circostanza che il pacchetto azionario della società sia posseduto da una pluralità di enti pubblici, anche in misura esigua per ciascuno di essi; in tal caso, la verifica sul “controllo analogo” si sposta necessariamente nel rinvenimento di clausole o prerogative che conferiscono agli enti locali partecipanti con quote societarie esigue, effettive possibilità di controllo nell’ambito in cui si esplica l’attività decisionale dell’organismo societario attraverso i propri organi (assembleari o di amministrazione).
Con riferimento al requisito dell’attività prevalente:
- il soggetto gestore non deve svolgere attività per soggetti diversi dall’ente controllante, se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali;
- lo stesso non deve avere una vocazione commerciale, che risulterebbe implicita in caso di ampliamento dell’oggetto sociale, apertura della società ad altri capitali, espansione territoriale.
Appaiono, inoltre, con riferimento all’argomento dell’indagine, rilevanti le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia UE con la recente sentenza del 13 novembre 2008, causa C-324/07, “sentenza Coditel”.
La Corte ha affrontato, infatti, la questione del controllo analogo nel caso in cui questo debba essere esercitato da associazioni intercomunali, cioè da più comuni associati per perseguire determinate finalità di interesse comune; a tale circostanza appare riconducibile il caso in argomento, ove più enti locali, attraverso l’Autorità d’Ambito, provvedono all’affidamento in modo unitario della gestione del servizio idrico integrato.
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Modifiche Codice dei contratti pubblici: decreto legislativo n.53/2010
Il decreto apporta diverse modifiche al Codice dei contratti pubblici, tra cui la riduzione del termine da 60 a 30 giorni per presentare ricorso nelle gare di appalto e l’ampliamento del periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto di appalto.